Cosa sono le IVO (informazioni Vincolanti in Materia di Origine)?
Nel commercio internazionale e nei flussi doganali, determinare correttamente l’origine di una merce è cruciale per l’applicazione di dazi, agevolazioni ed etichettature. Cosa succede se, prima di procedere con importazioni o esportazioni, si desidera avere una certezza assoluta su quale sia l’origine effettiva? Qui, entra in gioco la dichiarazione IVO, ossia l’Informazione Vincolante in materia di Origine.
Le IVO non sono semplici pareri: si tratta di veri e propri atti amministrativi vincolanti, che offrono certezze legali sia agli operatori economici sia alle autorità doganali. Scopriamo insieme che cosa sono, quando e come utilizzarle, e perché possono fare la differenza nelle operazioni doganali.
Cosa sono le IVO?
Le IVO sono previste dal Regolamento UE n. 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione) e da vari regolamenti di attuazione (2446/2015, 341/2016, 2447/2015), oltre alle linee guida comunitarie del 2017. Queste, sono decisioni amministrative scritte, con efficacia giuridica in tutta l’Unione Europea e sono vincolanti per le autorità doganali UE e per il titolare della decisione.
Con le Ivo si attribuisce in modo certo l’origine preferenziale o non preferenziale di una specifica tipologia di merce, considerate precise circostanze.
Le IVO sono utili per le aziende che lavorano con flussi internazionali sia nella produzione sia nella vendita e desiderano beneficiare di trattamenti tariffari agevolati o che devono dichiarare formalmente l’origine della merce. Si richiedono soprattutto quanto c’è dubbio sull’origine reale dei materiali (un prodotto può essere prodotto da varie parti non provenienti completamente dall’UE).
A cosa serve la dichiarazione IVO?
Uno dei principali vantaggi legati all’ottenimento di un’Informazione Vincolante sull’Origine (IVO) è la certezza giuridica preventiva. In altre parole, l’operatore economico può ottenere una risposta ufficiale e vincolante da parte dell’autorità doganale prima ancora che la transazione commerciale abbia luogo. Questo significa sapere in anticipo quale sarà l’origine della merce, evitando qualsiasi dubbio o rischio di interpretazione soggettiva successiva.
Una volta emessa, l’IVO ha validità in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Ciò significa che tutte le dogane europee devono accettarla e riconoscerla come valida, garantendo così coerenza nell’applicazione delle regole e maggiore facilità nella gestione delle operazioni commerciali transfrontaliere.
Disporre di un’IVO rappresenta anche un modo concreto per prevenire eventuali contenziosi con le autorità doganali. In caso di controlli, infatti, presentare una IVO consente di evitare contestazioni sull’origine della merce, nonché eventuali sanzioni o ritardi che potrebbero compromettere la catena logistica e l’adempimento contrattuale.
L’IVO assume un ruolo ancora più strategico quando si tratta di origine preferenziale. Se un’azienda intende beneficiare di un accordo di libero scambio che prevede dazi ridotti o nulli – come quelli tra l’UE e il Giappone, il Canada o altri paesi – l’IVO diventa la prova ufficiale che attesta il rispetto dei requisiti di origine richiesti da quell’accordo.
Ma non è solo una questione di dazi: ottenere un’IVO consente alle imprese di pianificare meglio le proprie attività, definire in anticipo i costi, scegliere i fornitori giusti e ottimizzare i processi produttivi.
Chi e come richiederla?
La domanda può essere presentata da:
- Operatori economici (impresa, ente, associazione) con codice EORI, stabiliti in UE.
- Anche operatori non UE possono richiedere l’IVO, se hanno un codice EORI o un rappresentante UE.
Il richiedente diventa titolare della decisione e deve usarla nelle operazioni doganali a partire dalla notifica.
Per presentare la domanda, dal’1° ottobre 2024, le istanze devono essere inviate unicamente all’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane utilizzando un modulo specifico, scaricabile dal portale ADM. La domanda dovrà poi essere firmata digitalmente e corredata da una fotocopia del documento d’identità del richiedente.
L’iter è abbastanza articolato e prevede una fase preistruttoria di 30 giorni durante i quali vengono verificati i documenti e la loro completezza. Una volta accettata la domanda, decorrono 120 giorni per la decisione (a meno che emergano ulteriori documenti e prove necessari), che scendono a 60 giorni se il richiedente è un operatore AEO (Authorized Economic Operator).
La decisione entra in vigore una volta che il titolare ne riceve notifica e avrà una validità di 3 anni rinnovabili. Dovrà altresì essere indicata in dichiarazione doganale utilizzando il codice C627, insieme al numero identificativo della IVO.
L’IVO è gratuita, salvo eventuali costi per analisi, perizie, traduzioni o restituzione dei campioni. Può essere tuttavia revocata se dovesse cambiare la normativa o per gravi irregolarità. Il titolare potrà richiedere un “periodo di grazia” fino a 6 mesi, utile ad utilizzare le scorte di transito in caso di modica o revoca.
Checklist rapida per richiedere una IVO
- Analisi preliminare: identificare la merce, la sua composizione, documenti tecnici e indicazioni doganali.
- Compilazione del modulo ADM (secondo Circolare 18/2024) e raccolta della documentazione di supporto.
- Firma digitale + documento d’identità.
- Invio via PEC (dir.dogane.origine@pec.adm.gov.it) o email come indicato
- Monitoraggio:
- 30 giorni → esito fase formale
- 60 giorni (se AEO) o 120 giorni → decisione
- Recepimento decisione → inserimento del codice C627 nella dichiarazione doganale.
Conservazione documentale per il periodo di validità e richiesta di rinnovo se necessario.
La dichiarazione IVO rappresenta uno strumento potente e strategico per le imprese che operano nel contesto internazionale. Non è solo un’opzione, ma può diventare una leva per essere competitivi all’estero.
Se sei in procinto di operare con flussi import/export, analizzare la tua situazione e valutare il ricorso all’IVO può essere strategico per il tuo business. Chiedi una consulenza a un nostro Temporary Export Manager qualificato.
Fonti: Commissione Europea, Eur Lex, ADM

