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Strumenti di pagamento internazionali

Strumenti di pagamento internazionali

Per molte PMI italiane il successo sui mercati esteri non si gioca soltanto sulla qualità del prodotto o sul prezzo competitivo: si gioca anche, e sempre di più, sulla capacità di proporre condizioni di pagamento coerenti con le esigenze dei buyer internazionali. In un contesto globale dove la competizione è agguerrita, saper offrire dilazioni strutturate e sicure può trasformarsi in un vero vantaggio strategico, aumentando l’attrattività dell’offerta e contribuendo in modo determinante alla crescita del fatturato estero.

Il punto, però, non è “posticipare il pagamento”: è scegliere lo strumento giusto rispetto alla funzione che deve svolgere — pagare, mitigare il rischio o finanziare l’operazione.

Un cambio di prospettiva: dall’approccio temporale a quello funzionale

In Italia, storicamente, gli strumenti di pagamento internazionali sono stati classificati su base temporale (pagamenti anticipati, contestuali, posticipati). È un approccio empirico, comodo ma fuorviante: nasconde la vera natura degli strumenti e induce a sceglierli per “quando” si paga, non per “come” si tutela l’operazione.

L’approccio corretto — quello adottato a livello internazionale e proposto, in Italia, nel volume I pagamenti internazionali: settlement, risk mitigation o financing? di Domenico Del Sorbo e Federico Calvio (Rubbettino) — è quello funzionale. Ogni strumento di pagamento può svolgere, al più, tre funzioni:

  • Settlement → è uno strumento di pagamento vero e proprio (regola l’importo della transazione);
  • Risk mitigation → mitiga il rischio di credito per il venditore;
  • Financing → consente al compratore una dilazione e contemporaneamente al venditore un incasso a vista.

Comprendere quale funzione (o quali funzioni) un certo strumento è in grado di svolgere è il vero passaggio strategico nella scelta delle payment conditions di un contratto export.

Le payment conditions secondo il modello ICC

L’ICC Model International Sale Contract for manufacturedgoods, proposto dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, elenca le seguenti condizioni di pagamento:

  • Payment on open account;
  • Open account backed by demand guarantee or standby letter of credit;
  • Payment in advance;
  • Payment in advance backed by advance payment bond (o guarantee);
  • Documentarycollection (D/P – D/A);
  • Irrevocabledocumentary credit;
  • Irrevocable bank payment obligation;
  • Other (assegno, bank draft, bonifico elettronico).

Vediamo i principali, partendo dai due “estremi” (anticipato e open account) e passando agli strumenti che permettono di bilanciare il rapporto venditore-compratore.

Pagamento anticipato (payment in advance)

È la forma di pagamento più sicura per il venditore: l’importatore paga il prezzo, in tutto o in parte, prima che la merce venga spedita. È, per contro, la forma più rischiosa per il compratore, che paga senza avere ancora ricevuto nulla.

Per riequilibrare la situazione, il compratore può legittimamente chiedere al venditore una advance payment guarantee: una garanzia bancaria che copre il rischio di mancata restituzione dell’acconto qualora la fornitura non venga eseguita come pattuito.

Pagamento in open account (bonifico posticipato)

È l’esatto opposto: l’importatore paga dopo aver ricevuto la merce, normalmente 30, 60, 90 giorni dalla data fattura o dalla data di spedizione. Qui è il venditore a essere in posizione svantaggiata.

L’open account “puro” è praticabile solo con clienti consolidati e in Paesi a basso rischio. In tutti gli altri casi è consigliabile coprirlo con uno strumento di risk mitigation: una payment guarantee, una standby letter of credit, una polizza credito (es. SACE) oppure soluzioni di supply chain finance come il factoring pro-soluto. Un eventuale recupero crediti per via giudiziale, infatti, si rivelerebbe lungo, costoso e di difficile esecuzione, soprattutto in geografie ad alto profilo di rischio.

Il semplice bonifico posticipato senza copertura ha senso solo per importi modesti e per clienti già testati.

Incasso documentario (documentary collection)

L’incasso documentario, disciplinato dalla normativa URC 522 ICC, è una soluzione “intermedia” pensata per riequilibrare la posizione di venditore e compratore: le merci viaggiano direttamente, mentre i documenti vengono trasferiti dalla remitting bank alla presenting bank e consegnati al compratore solo a determinate condizioni.

Esistono due varianti principali, da non confondere con la generica coppia “sight draft / time draft”:

  • D/P – Documents against Payment (anche detto Cash Against Documents): la banca consegna i documenti al compratore solo contro pagamento immediato;
  • D/A – Documents against Acceptance: la banca consegna i documenti contro l’accettazione di una bill of exchange (cambiale tratta) con scadenza futura, permettendo al buyer di posticipare il pagamento.

Nella sua forma base, l’incasso documentario svolge solo la funzione di settlement: le banche fanno da intermediari, ma non garantiscono il pagamento. Tuttavia, attivando alcune financing facilities — la negotiation della tratta non ancora accettata, l’avalisation (avallo della tratta accettata da parte della presenting bank), il discounting della cambiale accettata — è possibile trasformarlo, potenzialmente, in uno strumento anche di financing e/o di risk mitigation (in particolare quando lo sconto avviene su base pro-soluto).

Quando utilizzarlo: in presenza di pochi dubbi sulla solvibilità del cliente, Paese di import senza restrizioni valutarie, controllo del trasporto (tipicamente via mare), merce fungibile e transit time breve. È preferibile alla LC quando i costi di quest’ultima sono sproporzionati rispetto all’operazione, ma con la consapevolezza che la garanzia di pagamento è inferiore.

Lettera di credito (Letter of Credit – LC)

La lettera di credito (o credito documentario) è uno dei pilastri storici del trade finance. La sua definizione, all’art. 2 delle UCP 600 ICC (la normativa di riferimento, integrate dalla prassi bancaria ISBP 821), è cristallina: «Credit means any arrangement, however named or described, that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of the issuing bank to honour a complying presentation».

Tradotto: un impegno autonomo, irrevocabile e documentario della banca emittente di pagare il beneficiario contro presentazione di documenti conformi.

Tre precisazioni importanti, spesso fraintese:

  1. I crediti documentari nascono sempre irrevocabili. Dalle UCP 600 in poi, non esiste più la categoria del “credito revocabile”: tutti i crediti si presumono irrevocabili anche in assenza di indicazione.
  2. Si può aggiungere la conferma di una seconda banca (tipicamente quella del beneficiario): la confirming bank assume un impegno autonomo identico a quello dell’issuing bank, sterilizzando di fatto il rischio Paese e il rischio banca emittente.
  3. L’impegno è puramente documentario: secondo l’art. 5 UCP 600 «banks deal with documents and not with goods, services or performance». Le banche pagano contro documenti conformi, non contro l’effettiva spedizione della merce.

La lettera di credito è uno strumento estremamente potente perché può svolgere tutte e tre le funzioni: settlement, risk mitigation e financing (quest’ultima attraverso, ad esempio, crediti available by deferred payment scontabili dalla banca designata, oppure tramite post-financing con clausola di rimborso differito alla banca emittente).

Quando utilizzarla: in operazioni con nuove controparti, in Paesi a rischio elevato, su forniture di manufactured cargoes di importo significativo. È giustificata economicamente per transazioni di importo elevato — orientativamente, in ambito PMI, sopra i 30.000 €.

Standby letter of credit (SBLC)

La standby letter of credit è un impegno bancario irrevocabile e autonomo che, a differenza della LC “commerciale”, non nasce per essere utilizzata: viene escussa solo se la controparte commerciale non onora i propri obblighi. Può essere disciplinata sia dalle UCP 600 sia dalle ISP98 (International Standby Practices ICC).

A differenza della demand guarantee (vedi sotto), la standby presenta una caratteristica preziosa: può coprire sia inadempimenti sia adempimenti. In quest’ultimo caso (direct standby o directpay SBLC), il beneficiario escute la standby dichiarando il proprio adempimento, non l’inadempimento della controparte. Questo le consente di svolgere — unica nel suo genere fra gli strumenti di garanzia — tutte e tre le funzioni: settlement, risk mitigation e financing.

Esempio pratico: se le payment conditions prevedono «Standby letter of credit at 90 days after delivery of services», il venditore può escutere la SBLC subito dopo aver eseguito la prestazione, dichiarando il proprio adempimento, e perfino richiedere il pagamento anticipato (sconto), mentre il compratore viene addebitato a 90 giorni. Esigenze contrapposte — incasso a vista per il venditore, dilazione per il compratore — vengono soddisfatte contemporaneamente.

Demand guarantees (garanzie bancarie a prima richiesta)

Sono impegni bancari autonomi e irrevocabili, disciplinati tipicamente dalle URDG 758 ICC, che coprono un’inadempienza della controparte. Esistono in diverse declinazioni a seconda del rischio coperto:

  • Payment guarantee → copertura del rischio di credito (mancato pagamento da parte del compratore);
  • Advance payment guarantee → copertura del rischio di mancata restituzione dell’acconto;
  • Performance guarantee → copertura del rischio di non-performance del fornitore;
  • Bid bond / tender guarantee, warranty guarantee, retention money guarantee, ecc.

A differenza della standby, la payment guarantee svolge esclusivamente funzione di risk mitigation: non può essere usata come forma di pagamento “principale” e, poiché le URDG 758 disciplinano solo pagamenti a vista, non è scontabile.

In ambito contrattuale, la formula tipica è: «Payment on open account at 90 days after shipment date backed by payment guarantee». Il venditore consegna in open account, ma se il compratore non paga alla scadenza escute la garanzia.

Assicurazione del credito e supporti pubblici

Oltre agli strumenti bancari, la copertura del rischio commerciale può essere realizzata anche tramite polizze assicurative: in Italia, prodotti come Export Up o Incassi Sicuri di SACE consentono alle PMI di valutare la solvibilità della clientela estera e di assicurare i crediti, permettendo di concedere dilazioni senza esporsi a rischi eccessivi.

Sul fronte pubblico, SIMEST mette a disposizione strumenti come il Contributo Export su credito fornitore, che consente di proporre al buyer estero dilazioni a medio-lungo termine con tasso agevolato — un argomento commerciale di peso quando si negozia su mercati competitivi.

strumenti di pagamento internazionali come usarli

Come scegliere lo strumento giusto per la tua PMI

La scelta dello strumento non è una questione meramente tecnica: è una decisione strategica che dipende da quattro variabili principali.

  1. Funzione richiesta. Serve solo pagare (settlement), o anche tutelarsi dal rischio (risk mitigation), o anche finanziare l’operazione (financing)? Lo strumento va scelto in base alla funzione
  2. Profilo di rischio della controparte e del Paese. Per primi ordini, Paesi a rischio o controparti non testate, gli strumenti documentari/garantiti (LC, SBLC, demand guarantees) sono preferibili. Con clienti consolidati in Paesi sicuri, l’open account assicurato o l’incasso documentario possono essere sufficienti.
  3. Importo e ricorrenza dell’operazione. I costi di una LC o di una garanzia si giustificano solo sopra certe soglie. Per importi inferiori a 15.000 € il bonifico (eventualmente con polizza credito) resta spesso la scelta più razionale.
  4. Esigenze di cash flow. Se l’azienda ha capitale circolante limitato, gli strumenti che permettono lo sconto (LC differita, SBLC, incasso documentario con discounting/avalisation) o il ricorso a SIMEST possono trasformare una dilazione concessa al cliente in un incasso a vista.

Gli strumenti di pagamento internazionale come leva di crescita e non come costo

Concedere dilazioni di pagamento non equivale ad accettare rischi incontrollati: il mercato finanziario internazionale offre da decenni un ventaglio di strumenti che, compresi e utilizzati correttamente, permettono di operare in sicurezza anche con controparti localizzate in geografie ad alto profilo di rischio.

La differenza la fa l’approccio. Sceglierli in modo empirico (per quando si paga) o in modo scientifico (per la funzione che svolgono) cambia radicalmente il risultato: nel primo caso si subisce lo strumento, nel secondo lo si usa come leva commerciale e finanziaria.

Per una PMI italiana che vuole competere sui mercati globali, padroneggiare la materia significa non solo tutelarsi, ma costruire un’offerta competitiva al pari di qualsiasi concorrente internazionale. Le dilazioni strutturate non sono un costo: sono un investimento sulla relazione con il cliente, sulla sicurezza finanziaria e sulla capacità di crescere oltre confine.

Un Temporary Export Manager, affiancato da specialisti di pagamenti internazionali, può guidare l’azienda nella scelta dello strumento più adatto all’operazione, al Paese e alla controparte — e nella corretta predisposizione di payment conditions e documentazione contrattuale.

Autrice: Ambra Quadri con il supporto dell’esperto Dott. Domenico Del Sorbo.

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